La normativa italiana inerente il legno come materiale ad uso strutturale, ha avuto un percorso quanto mai alterno e controverso. Passando da materiale affidabile e adeguato a tipologie costruttive multipiano antisismiche a materiale privo di alcuna veste normativa, il legno ad uso strutturale compie un lungo percorso passando dal lontano 1909 ai giorni d'oggi attraverso una serie di passi che, dopo averne quasi annientato qualunque dignità per l'uso strutturale e inabissato una concreta e fruibile conoscenza dello stesso, di recente riemerge grazie sopratutto agli influssi di più ampio respiro di derivazione Europea.
Di seguito si ripropone la sintesi di tale percorso, per la curiosità degli attuali fruitori ed estimatori del legno quale essenza elegante, affidabile e plasmabile e per tutti coloro che per anni hanno dovuto riferirsi a Leggi extra moenia per trovare in concreto delle linee guida prestazionali per la progettazione strutturale.
- Regio Decreto del 18 aprile1909 n. 193 promulgato a seguito del terremoto di Messina cita la muratura costituita da intelaiature in legno riempite da muratura come il più tipico ed efficace sistema antisismico, ed il solo ammesso per edifici multipiano (la muratura ordinaria è ammessa solo per edifici ad un piano). La tipologia costruttiva è definita 'casa baraccata' e affonda le sue radici nel XVIII secolo, quando in concomitanza con eventi sismici drammatici in Calabria il Governo Borbonico avviò un piano di ricostruzione molto consapevole nel quale la ricerca di un sistema costruttivo efficace convogliò appunto sul cosiddetto sistema baraccato: una intelaiatura composta da elementi verticali e orizzontali con controventi a croce in legno e riempimento di muratura. Il Regio Decreto rappresenta un ottimo esempio di contenuti semplici ma efficaci che si ritrovano, modificati e integrati, a volte complicati nelle molteplici normative che si sono susseguite.
- 1916-1935: vari decreti forniscono una definizione e quantificazione più specifica dell'azione sismica. Emergono inoltre istruzioni relative a sistemi costruttivi ritenuti 'nuovi' (cemento armato e strutture metalliche), considerati come alternativa a quelli tradizionali. Si evidenza per la prima volta l'importanza della funzione di ripartizione assolta dagli orizzontamenti.
- Legge del 25 novembre 1962, n. 1684 prescrive che le costruzioni in legname sono ammissibili solo previo motivato nulla osta del Genio Civile. La legge rappresenta il quadro sullo stato dell'arte agli inizi degli anni '60, anni in cui si è già ampiamente perso il contatto col materiale legno sia nelle competenze progettuali che realizzative da parte delle maestranze. Il legno, ormai definito quasi denigratoriamente legname, viene assunto quale materiale inaffidabile principalmente per: la difficoltà di definizioni oggettive a carattere meccanico/prestazionale, l'alta combustibilità confusa con la completa inaffidabilità in caso di incendio (mito ormai sfatato), il degrado e le durabilità nonché e sopratutto una politica culturale ed economica completamente rivolta al cemento armato e all'acciaio.
- Legge del 25 novembre 1974, n. 64 'Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche' rinvia a specifiche regole tecniche per i vari materiali. Per il legno, mancando perfino un riferimento normativo nazionale relativo alla progettazione statica, a seguito non è stato emanato alcunché. Il legno inizia a restare dunque lettera morta nonostante all'articolo 5 si dica: 'gli edifici possono essere costruiti con: d) struttura di legname'.
- 1975-1996: si susseguono una serie di prescrizioni, precisazioni e approfondimenti inerenti in particolare gli orizzontamenti interpiano e di copertura con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.M.LL.PP. del 2 luglio 1981 'Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia' nel quale si specifica che i solai in legno non si dovranno sostituire se non richiesto da esigenze statiche. Anche nella relativa circolare si sottolineano i metodi per il restauro statico di solai esistenti in legno che possano supportare anche funzione di diaframma di ripartizione.
- D.M.LL.PP. 16 gennaio 1996 n.11951 'Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche' si ritorna a parlare di strutture 'di legno' con evidente carenza di contenuti non essendoci riferimenti specifici su tipologie costruttive, giunti e orizzontamenti. Si profila inoltre la conferma sui limiti di altezza per gli edifici in base alla sismicità dei siti.
- 1996: vengono adottati con D.M. LL.PP. gli Eurocodici 2 e 3 nonostante siano ancora norme sperimentali (ENV), e vengono rilasciati dal Ministero i relativi Documenti di Applicazione Nazionale. L’Eurocodice 5, anch'esso pronto come ENV, non riceve analogo trattamento. Ma inizia presso il Ministero LLPP il lavoro di una specifica commissione incaricata della redazione delle Norme tecniche Italiane per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni di legno (in acronimo N.I.CO.LE), che dovrebbero essere una versione semplificata ed italianizzata dell'EC5.
- Il documento n.564 del 28/11/1997 'Istruzioni generali per la redazione di progetto di restauri nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica' risulta interessante alla luce in particolare delle operazioni di diagnostica sullo stato di conservazione e le tecniche di consolidamento delle strutture lignee.
- 2002: la bozza di N.I.CO.LE è pronta e, acquisito il parere favorevole del CNR, in attesa di essere pubblicata come Decreto Ministeriale.
- 2003: l’OPCM n. 3274 cita gli edifici a struttura di legno tra i sistemi costruttivi ammessi in zona sismica, elimina le limitazioni in altezza per le strutture interamente realizzate in legno lamellare (rinnovando il pregiudizio verso il legno massiccio strutturale largamente usato in Europa, Nord America e Giappone), inizia a fare riferimento ai principi dell’Eurocodice 8, ma non fissa regole di calcolo specifiche per le strutture di legno. Anzi, nel Capitolo 9 ‘Edifici con struttura di legno’ le subordina alla emanazione delle corrispondenti norme relative alle combinazioni di carico non sismiche (anche se le N.I.CO.LE erano pronte da un anno).
- 2004: viene istituito presso il Consiglio Superiore LLPP il Gruppo di Lavoro Annessi Tecnici Nazionali (poi bloccato, a lavoro completato).
- 2005: l’OPCM n. 3431 colma finalmente il vuoto normativo: viene introdotto nel Capitolo 9 un breve testo che riprende i principi degli Eurocodici 8 e 5. L’aspetto più importante è presente nel campo di applicazione: le prescrizioni sono da intendere quali integrazioni delle regole di pertinenti prescrizioni tecnico - normative italiane, quando disponibili. Nel frattempo l'Eurocodice 5 è stato pubblicato come norma UNI EN definitiva e il cerchio finalmente sembra chiuso.
Nei passaggi di assoluta mancanza normativa, i progettisti si sono dovuti avvalere fino alla fine degli anni '90 della Normativa Tedesca DIN 1042 approvata formalmente dal Consiglio Superiore dei LL.PP.
L'ultimo e più recente e noto passo, è rappresentato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14.01.2008 e relativa Circolare n.617 del 2 febbraio 2009. Ai capitoli 4, 7 e 11 finalmente si vede la volontà di una pratica più consapevole della progettazione del legno, fermo restando il doversi riferire in molti casi all'Eurocodice 5 nonché al documento CNR-DT 206 del 28 novembre 2007/rev. 7 ottobre 2008: 'Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in legno'. E' evidente, anche solo constatando il materiale dedicato quantificabile in numero di pagine, che il legno ad uso strutturale rimane ancora quasi materiale di nicchia in favore dell'ancora ben presente dominio di cemento armato e acciaio.
Riferimenti bibliografici:
Le strutture di legno in zona sismica - CECCOTTI FOLLESA LAURIOLA - ed. CLUT
La casa baraccata: un sistema antisismico nella Calabria del XVIII secolo - S. Tobriner
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